La ricerca in campo medico del resto affronta e risolve ogni giorno brillantemente questo tipo di problema e cioè quello di contemperare ' l'esigenza di documentare le ricerche scientifiche ed il rispetto della privacy adottando espedienti semplici ma efficaci, quali ad esempio la schermatura delle fotografie e l'identificazione convenzionale e non anagrafica dei pazienti'. La norma attualmente in vigore si rifà a un vecchio decreto regio ( art. 18 n. 2900 del 1923) che prescriveva all'amministrazione dell'istituto che ricoverava un esposto o all'ufficio comunale di ' compiere riservate indagini per accertarne la madre al fine di constatare, ove era possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare al bambino l'allattamento materno e di eccitare la madre stessa al riconoscimento'. All'epoca, la necessità di dare una identità ai figli di nessuno derivava in particolar modo dalla catena di frodi e abusi che si esercitava ai loro danni, spacciando i figli legittimi per illegittimi. La stessa legge venne ripresa quattro anni dopo ( art. 9 del regio decreto 798/1927) imponendo all'istituto che accoglieva il bambino - definito in questo caso, si badi bene, illegittimo - di compiere nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre allo scopo di constatare, ove era possibile, il suo stato di salute(..)'. I testi delle due leggi sono quindi molto chiari nell'indicare le procedure da seguire evitando rigorosamente di svelarne l'esito. Addirittura raccomandano anche di 'effettuare le indagini oralmente e di registrare i dati sanitari del bambino senza alcun riferimento anagrafico alla madre'. ' Qualora le indagini verbali non sono possibili - prosegue la legge - le carte relative al bimbo dovranno essere conservate in 'piego sigillato' riportando le firme dei due componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e di due impiegati dell'ufficio di accettazione'. E' evidente che da tale normativa scaturiscono le limitazioni alla consultazione per la serie archivistica delle riservate indagini sigillate nei 'pieghi' che spesso vengono ( erroneamente o giustamente) applicate - come fa rilevare la ricercatrice e storica Bonfilglio D'Osio - a tutta la documentazione relativa all'esposto svilendo così i fini della ricerca storica. Al di là comunque di quelle che sono le differenti posizioni in merito e tenuto conto delle ultime direttive espresse dal Consiglio di Europa circa il ' corretto uso da fare dei dati ricavati dai documenti amministrativi dello Stato ( L. 241790) ', le origini dei bambini abbandonati rimangono ignote e non se ne potrà sapere nulla prima che siano trascorsi settant'anni dalla loro nascita per venire meno di quello che il legislatore chiama 'limite del segreto'. Altrettanta cautela si registra in tema di adozione con la legge n. 184 del 4 maggio 1983 che prevede che il minore senza famiglia sia ospitato in un istituto privato o pubblico, di preferenza della regione di appartenenza, che svolga nei suoi confronti azione di tutela fin quando il giudice ne dichiari lo stato di abbandono e quindi l'adottabilità; in tal caso i genitori naturali perdono ogni diritto sul bimbo che assume a tutti gli effetti lo stato di ' figlio legittimo dei genitori adottivi' e chiunque ne riveli notizie in merito è punito penalmente.
tratto dal libro ' La Rota degli Esposti ' a cura di Patrizia Giordano, Altrastampa edizioni, Napoli, II° ristampa 2004
(ha collaborato Bona Mustilli)
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